Art. 6.
(Organi).

      1. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il direttore generale;

          b) il comitato direttivo;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il direttore generale dell'Agenzia svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo ed è responsabile della gestione degli uffici. Al direttore generale sono attribuite la rappresentanza legale dell'Agenzia nonché ulteriori funzioni definite dallo statuto. Il direttore generale è nominato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio dei ministri.
      3. Il comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto dal direttore generale, da due dirigenti del settore tecnico e da due dirigenti del settore amministrativo dell'Agenzia. Al comitato spetta il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle funzioni ad esso conferite.
      4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esso è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
      5. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Agenzia, nel limite massimo di cinquanta unità, di cui quattro di livello dirigenziale, oltre il direttore generale.
      6. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

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